Il certificatore energetico è quella figura professionale in grado di effettuare una diagnosi energetica dell'edificio e produrre un attestato di prestazione energetica eventualmente utile ai fini fiscali, per il rogito di un immobile, per la locazione dello stesso o per l'edificazione di una nuova costruzione.
Il soggetto certificatore energetico accreditato, per Legge, a produrre l'attestato di prestazione energetica, è un professionista esperto, qualificato ed indipendente, nonché accreditato presso un albo regionale e deve possedere le seguenti caratteristiche minime:
I requisiti minimi del certificatore energetico sono imposti, via via, dalle singole Regioni nelle quali sono in vigore i protocolli attuativi delle direttive nazionali.
Su grandi linee il professionista certificatore energetico dovrà, durante l'iter di certificazione energetica di un immobile, occuparsi di vari aspetti tematici quali:
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è reso, da parte del tecnico certificatore energetico, in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
l’Attestato di Prestazione Energetica è a tutti gli effetti un atto pubblico, pertanto vi è una responsabilità diretta del soggetto certificatore che sottoscrive il documento.
La certificazione degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da
esperti qualificati e/o riconosciuti. L'esperto redattore dell'attestato di prestazione energetica non potrà quindi essere né il proprietario, né il progettista, né il direttore dei lavori.
I tecnici abilitati a produrre APE all’atto di sottoscrizione dell’attestato sono tenuti a dichiarare l’assenza di conflitto di interessi rispetto all’immobile da certificare (non coinvolgimento nel processo di progettazione ) e l’assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.
il certificatore energetico che redige l’APE deve essere quindi un soggetto terzo, ovvero non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell’edificio.
A tal fine occorre che il certificatore energetico alleghi all’APE una “Dichiarazione di indipendenza”, ovvero una dichiarazione espressa (effettuata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) in cui si attesti l’assenza di conflitto di interessi.
A norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 75/2013, Qualora il certificatore energetico dovesse emettere una certificazione in violazione delle normative vigenti, attribuire una classe energetica falsa oppure dichiarare informazioni non veritiere, può andare incontro a:
Il certificatore energetico che produce L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile oggetto di attestazione energetica (D.M. 26 giugno 2015 art. 4, comma 6). L’eventuale inosservanza dell’obbligo del sopralluogo determina certamente responsabilità del soggetto attestatore, ma non incide sulla validità dell’APE.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8 del D.L. 63/2013, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6 del D.L. 63/2013, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'Ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.