Area Utente: login

Detrazioni Risparmio Energetico: Il 10% rivoluziona le fatture

Inserito da redazione il 01/08/2010

Detrazioni Risparmio Energetico: Il 10% rivoluziona le fattureNovità interpretative sul fronte delle agevolazioni fiscali in edilizia. Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non devono più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%, operata dalla banca, prevale su quella generale. A seguito di questa interpretazione, fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, quindi, devono essere analizzati attentamente i casi in cui è applicabile la nuova trattenuta introdotta dall'articolo 25, decreto legge 78/2010 (convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) e quelli dove, in situazioni normali, si dovrebbe operare un altro tipo di ritenuta. Per consentire al committente o all'impresa di emettere una fattura o un avviso di fattura senza la ritenuta d'acconto (del 20 o del 4 per cento), i committenti devono comunicare a chi esegue i lavori che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale del 36 o del 55 per cento. Spesso, questa comunicazione viene già effettuata, in quanto viene chiesto alle imprese di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata, ma ciò non accade sempre, in quanto, ad esempio, per le prestazioni professionali questo adempimento non è previsto. Una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente relativa alla sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non devono indicare in fattura alcuna ritenuta. Non sono obbligati ad indicare neanche quella nuova del 10%, che verrà trattenuta direttamente dalla banca di accredito del bonifico bancario. Ristrutturazioni edilizie Relativamente alla detrazione Irpef sul 36% sono agevolate anche le spese professionali, come ad esempio quelle di progettazione, per le perizie e i sopralluoghi (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E), per la messa a norma degli edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (articolo 1, legge 449/97 e circolare 57/E/98). Fino al 30 giugno scorso, i pagamenti effettuati da ditte individuali o da società di persone per prestazioni professionali agevolate al 36%, dovevano essere effettuati al netto della ritenuta d'acconto del 20%, la cui trattenuta era esposta in fattura. Dal 1° luglio 2010, l'istituto bancario o postale del professionista deve trattenere sui bonifici accreditati la nuova ritenuta del 10%, che deve poi versare all'Erario. Il committente che ordina il bonifico, invece, non deve più considerare la ritenuta del 20%, anche se questa è stata esposta nella fattura dal professionista, a prescindere dalla data di emissione della fattura (prima o dopo il 1° luglio). In questi casi, comunque, è consigliabile sostituire la fattura, togliendo l'indicazione della ritenuta. Va ricordato che se il committente è un privato, neanche prima del primo luglio 2010 era prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% per le prestazioni professionali. Risparmio energetico Per gli incentivi sul risparmio energetico degli edifici, sono detraibili al 55% tutte le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati, come ad esempio quelle relative alla redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (articolo 3, comma 1, lettere d, decreto 19 febbraio 2007). Nell'ambito dell'agevolazione del 55%, l'obbligo di trattenere la ritenuta del 10% da parte della banca e quello di pagare il professionista per un importo pari al totale fattura, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, sussisterebbe quando la fattura del lavoratore autonomo viene emessa nei confronti di un altro professionista, di un'associazione professionale o di un ente non commerciale. Anche in questi casi, quindi, come per il 36%, dal primo luglio i pagamenti devono essere effettuati al lordo della ritenuta professionale del 20% e la banca deve trattenere e versare all'Erario il 10% dell'importo accreditato nel conto corrente del professionista. Anche se la circolare n. 40/E/2010 non tratta il tema dei pagamenti effettuati dalle imprese per le spese agevolate al 55%, si ritiene che la nuova ritenuta d'acconto del 10% non vada applicata in questi casi, in quanto questi soggetti possono beneficiare dell'agevolazione sul risparmio energetico anche se pagano le relative spese tramite assegno o, al di sotto di 5.000 euro, in contanti. Anche in caso di bonifico, in questa ipotesi non vi è l'obbligo di effettuarlo con la procedura specifica prevista per questo tipo di detrazioni. Condomini Dal 1° luglio, infine, anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini, non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta del 4% (articolo 25-ter, dpr 29 settembre 1973, n. 600), ma a quella del 10% operata dalla banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni, dell'agevolazione del 36% o del 55%.

Fonte: ilsole24ore.com

CHIEDI GRATIS PREVENTIVI APE!

Posizione immobile da certificare:
Compila il modulo
per ricevere
i preventivi
dei certificatori per e-mail!
Vuoi mostrare ai certificatori:
email telefono
Servizi richiesti ai certificatori:
Certificazione energetica
Pratica detrazione 65%
Progettazione e ristrutturazione
Pratiche catastali
Direzione lavori
Rilievo fabbricati
Assenso al trattamento dei tuoi dati personali:



qualificazioneenergetica.it - P. IVA 04236850758