L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è un documento prodotto da un
tecnico abilitato che sintetizza il fabbisogno energetico dell’immobile,
riassumibile principalmente negli indicatori di Indice di prestazione energetica
(IPE) e classe energetica dell’immobile, assieme ad altri indicatori specifici,
come raffrescamento, riscaldamento, acqua calda, etc.
Col termine di prestazione energetica di un edificio si intende la quantità
annua di energia necessaria per soddisfare, in base ad un uso standard
dell'immobile, i vari bisogni energetici dello stesso, ossia la climatizzazione
invernale ed estiva, il riscaldamento dell’acqua per uso igienico sanitario, la
ventilazione, l'illuminazione.
L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) consente al proprietario o
locatario dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la
prestazione energetica dell’immobile, e quindi il suo valore sul mercato.
L'A.P.E. in quanto elemento informativo consente agli interessati di pretendere dal venditore di un immobile informazioni affidabili
sui costi di gestione del prodotto immobiliare.
L'aquirente deve infatti poter valutare la convenienza della gestione e manutenzione dell'immobile.
Inoltre, i proprietari che apportano migliorie energetiche importanti ma poco visibili, quali isolamento di muri, tetti, caldaie ad alto rendimento, ecc., possono
vedere riconosciuti i propri investimenti.
L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) tramite l’attribuzione di
specifiche classi prestazionali e di consumo energetico, costituisce quindi uno
strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento
energetico.
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è reso, da parte del tecnico
certificatore energetico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ha una validità temporale massima
di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica.
Come l’attestato di prestazione energetica ha quindi una scadenza decennale a partire dalla data del rilascio, e dopo la quale esso va rinnovato per avere valore legale.
Il rinnovo dell’attestato di prestazione energetica deve essere effettuato anche tutte le volte che sull’immobile in oggetto avvengano
ristrutturazioni di una certa portata, in grado quindi di modificarne la prestazione energetica complessiva.
In base all’art 6 del D.L. 63/2013, comma 5 “L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione
che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento,
previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e
ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.”
L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) per essere valido deve obbligatoriamente riportare, pena l’invalidità:
La prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
La classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
La qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
Le emissioni di anidride carbonica;
L’energia esportata;
Le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il certificatore energetico che produce L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
deve obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile
oggetto di attestazione energetica (D.M. 26 giugno 2015 art. 4, comma 6).
L’eventuale inosservanza dell’obbligo del sopralluogo determina certamente
responsabilità del soggetto attestatore, ma non incide sulla validità dell’APE.
Appendice -
Format di Attestato di Prestazione Energetica (pdf, 863 kb)
Appendice C -
Format di indicatore per gli annunci commerciali (pdf, 332 kb)