L’attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i
fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.
In base all’art.6 comma 11. Del D.L. 63/2013 L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2 del DLgs 192, è facoltativo.
Ricordiamo che il direttore dei lavori è tenuto per legge a prepararlo al termine delle lavorazioni dove siano previsti interventi che abbiano ricadute sul
risparmio energetico e per i quali è necessario il progetto (comma 2 dell'articolo 8 del DLgs 192).
La gran parte delle informazioni previste nell’attestato di qualificazione energetica saranno dedotte da quelle contenute nella documentazione prevista dall'articolo 28 della legge 10/91 e dal DLgs 192/2005; i dati mancanti saranno calcolati ex-novo.
L’attestato di qualificazione energetica va consegnato assieme alla
dichiarazione di conformità delle opere rispetto al progetto (legge 10)
pena l'inefficacia della dichiarazione di fine lavori e l'applicazione di
sanzioni pecuniarie e disciplinari.
L’attestato di qualificazione energetica e' predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della
prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di
attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo
non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
In considerazione del fatto che la normativa parla di "fine lavori" e di conformità "dell’edificio", e considerato il fatto che nel DM 26.06.09 all'articolo 8 dell'allegato A, si restringe la necessità dell'Attestato di Qualificazione Energetica a casi limitati, è opinione diffusa che AQE debba essere prodotto per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni integrali dell'involucro sopra i 1000 m2, le demolizioni e ricostruzioni sopra i 1000 m2, gli ampliamenti sopra il 20%, le ristrutturazioni totali.
In base all’art.12 del D.L. 63/2013, comma 4 “Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.”