Il decreto legge D.L. 63/2013 varato dal Governo Letta e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale numero 130 del 5 Giugno 2013, attua disposizioni urgenti per
il recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE relativa alla prestazione
energetica nell'edilizia e per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia.
Questo decreto legge si è reso necessario per le caratteristiche di urgenza che
aveva assunto la necessità di emanare cogenti disposizioni di legge, finalizzate
a favorire la riqualificazione energetica e l’efficienza energetica del
patrimonio immobiliare italiano, conformemente alle richieste normative della
Comunità Europea, espresse nella direttiva 2010/31/UE.
Dopo ben due procedure di infrazione comminate dalla UE al nostro Paese, e in
particolare la procedura di infrazione n. 2012/0368, dovuta al mancato
recepimento della direttiva 2010/31/UE, e la procedura d'infrazione n.
2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di
informazione al pubblico, al momento di trasferimenti e locazioni, il Governo
italiano mette finalmente mano al labirinto normativo del settore, dovuto alla
variegata ed eterogenea presenza di norme regionali, con un decreto organico sul
risparmio energetico in edilizia.
Il decreto 63/2013 apporta quindi sostanziali modifiche al precedente quadro
normativo nazionale (d.lgs. 192/2005).
Per quanto riguarda le finalità espresse dall’art.1 del D.L. 63/2013 si evince
che l’atto normativo è finalizzato a promuovere il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici, tenendo nella debita considerazione le
condizioni locali e climatiche esterne, nonché le prescrizioni relative al clima
degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
Il D.L. 63/2013 integra il d.lgs. 192/2005 specificando ulteriormente condizioni
e modalità per:
Tra le principali novità del decreto segnaliamo che:
• L’attestato di certificazione energetica (ACE) diventa attestato di
prestazione energetica (APE) e non si limiterà a certificare genericamente la
prestazione energetica dell’edificio, ma esso dovrà includere le raccomandazioni
per i futuri sviluppi energetici dell’edificio, infatti esso dovrà contenere “le
raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio
con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione
importanti da quelli di riqualificazione energetica”. Tuttavia
affinché tale iter legale del documento sia completo occorrerà attendere l’adeguamento del
decreto ministeriale del 26 giugno 2009, recante le “Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici” ad un successivo decreto
interministeriale.
• Si specificano ulteriormente le tipologie di edifici esclusi dall’attestato di
prestazione energetica obbligatorio. In particolare le modifiche apportate dal
decreto letta sul risparmio energetico escludono l’applicazione del d.lgs.
192/2005 oltre che a quegli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio (beni culturali oggetto di vincolo diretto o indiretto, ville,
giardini, parchi, centri storici, ecc) anche alle seguenti tipologie di edifici:
• Si conferma l’impossibilità di procedere ad autocertificazione per gli edifici di classe G;
• Nei contratti di compravendita e locazione si stabilisce l’obbligo della
consegna della documentazione di certificazione energetica degli immobili; Nel
caso di vendita o di nuova locazione, il proprietario è obbligato quindi a
produrre l’APE, rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e
consegnandolo al termine delle trattative. In caso di vendita o locazione di un
edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire
evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
• Le sanzioni per i trasgressori sono di notevole entità pecuniaria. Qualora sia
violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, sono
previste le seguenti sanzioni amministrative:
o vendita: importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro;
o locazione: importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro.
o Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti: importo compreso tra 3.000
euro e 18.000 euro
• Negli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono
obbligatoriamente essere riportati “l'indice di prestazione energetica
dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la
classe energetica corrispondente”. Qualora il responsabile dell’annuncio (sia
esso privato offerente o soggetto titolare di un’agenzia immobiliare) violi tale
l’obbligo la sanzione amministrativa ha un’importo compreso tra 500 euro e 3.000
euro.
• La normativa per il risparmio energetico in edilizia viene resa organica a livello nazionale;
• Si introduce il concetto di “edifici ad energia quasi zero” e si prevede che a
partire dal31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli
edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero.