Il Decreto Legge 63/2013 definisce gli "edifici a energia quasi zero" all'art.5 come :
edifici ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da
energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).
l’art.5 del D.L. 63/2013 prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero.
Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
Si stabilisce inoltre che entro il 31 dicembre 2014 sia definito il
piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
Il Piano d'azione per gli edifici ad energia quasi zero, comprende, tra l'altro, i seguenti elementi: