Con il decreto 63/2013 sono inasprite le
sanzioni amministrative per chi non produce l'attestato di prestazione energetica obbligatorio
(APE)
in caso di nuove costruzioni, vendita,
locazioni, annunci immobiliari.
Vediamo quindi cosa rischiano in dettaglio il
professionista, il costruttore ed il proprietario di immobili che omettono di produrre l'attestato di prestazione energetica obbligatorio.
In base all’art.12 del D.L. 63/2013 al comma 3, Il professionista qualificato
che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il
rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo
8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza
il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6,
è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'Ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive
competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.L. 63/2013, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. L’omessa dichiarazione o allegazione è sanzionata in solido tra le parti; Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue comunque l'obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) entro quarantacinque giorni.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8 del D.L. 63/2013, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.